Storicità di Gesù Cristo – Fonti extra cristiane – Adriano Imperatore

Publio Adriano, successore di Traiano, imperatore dal 117 al 138, ricevette una lettera da Quinto licinio Silvano Graniano, proconsole d’Asia nel 120 circa, nella quale si richiedevano istruzioni riguardo al comportamento da tenersi con i Cristiani, spesso oggetto di delazioni anonime e accuse ingiustificate. Egli rispose con un rescritto, che ci è pervenuto nella Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, indirizzato al successore di Graniano, Caio Minucio Fundano, in carica nel 122-123.

In esso si legge:

“Se pertanto i provinciali sono in grado di sostenere chiaramente questa petizione contro i Cristiani, in modo che possano anche replicare in tribunale, ricorrano solo a questa procedura, e non ad opinioni o clamori. E’ infatti assai più opportuno che tu istituisca un processo, se qualcuno vuole formalizzare un’accusa. Allora, se qualcuno li accusa e dimostra che essi stanno agendo contro le leggi, decidi secondo la gravità del reato; ma, per Ercole, se qualcuno sporge denuncia per calunnia, stabiliscine la gravità e abbi cura di punirlo” (Hist. Eccl. IV, 9, 2-3) 1 .

1 E„ oân safîj e„j taÚthn t¾n ¢x…wsin oƒ ™parciîtai dÚnantai diiscur…zesqai kat¦ tîn Cristianîn, æj kaˆ prÕ b»matoj ¢pokr…nasqai, ™pˆ toàto mÒnon trapîsin, ¢ll’ oÙk ¢xièsesin oÙd mÒnaij boa‹j. Pollù g¦r m©llon prosÁken, e‡ tij kathgore‹n boÚloito, toàtÒ se diaginèskein. E‡ tij oân kathgore‹ kaˆ de…knus…n ti par¦ toÝj nÒmouj pr£ttontaj, oÛtwj Órize kat¦ t¾n dÚnamin toà ¡mart»matoj· æj m¦ tÕn `Hraklša e‡ tij sukofant…aj c£rin toàto prote…noi, dial£mbane Øpr tÁj deinÒthtoj kaˆ frÒntize Ópwj ¨n ™kdik»seiaj. Ed. G. Bardy, Paris, 1952.

Gli apologisti, a partire da Giustino, che riporta il testo di questo rescritto in appendice alla sua prima Apologia , hanno interpretato favorevolmente questa disposizione, vedendo nella richiesta di Adriano il primo tentativo di distinguere tra l’accusa di nomen christianus e i suoi presunti flagitia ; il semplice nome cristiano non doveva essere perseguito , e gli eventuali reati dovevano essere prima dimostrati tramite regolare processo, come per qualsiasi cittadino, non bastava giudicare sommariamente gli imputati sulla base di dicerie o sommosse popolari come avveniva in passato.

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